Art. 5.
(Collegio dei docenti).

      1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso ciascuna istituzione scolastica.
      2. Il collegio dei docenti è presieduto dal direttore didattico.
      3. Il collegio dei docenti è l'organo di programmazione didattica e di valutazione interna dell'azione educativa dell'istituto. Sulla base degli indirizzi generali proposti dal consiglio di amministrazione, delle risorse disponibili, e tenuto conto delle proposte delle famiglie e degli studenti, nonché degli obiettivi e degli indirizzi nazionali, elabora il piano didattico d'istituto. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.
      4. Il collegio dei docenti, inoltre:

          a) formula proposte al direttore didattico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei

 

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docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di amministrazione;

          b) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica;

          c) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe;

          d) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

          e) elegge, in numero non superiore a quattro e proporzionalmente al numero degli alunni della singola istituzione scolastica, i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico;

          f) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione;

          g) elegge i suoi rappresentanti in seno alla commissione di verifica e di valutazione;

          h) esprime al direttore didattico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente, quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

      5. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.
      6. Le funzioni di segretario del collegio dei docenti sono attribuite dal direttore didattico ad uno dei docenti collaboratori facenti parte del consiglio di presidenza.